Split Payment

L’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha modificato la normativa disciplinante l’applicazione dell’IVA con l’introduzione dello “split payment”.

La modifica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da parte degli operatori economici nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono comprese anche le I.P.A.B. Pertanto il Centro Residenziale per Anziani “Umberto I°” procederà al pagamento, a favore deli operatori economici, dell’importo del corrispettivo al netto dell’IVA e a versare direttamente all’erario l’importo dell’IVA, che dovra comunque essere inserita in fattura (a meno che non si tratti di operazioni soggette al “reverse charge”).

Al fine della corretta gestione del nuovo meccanismo, si invitano gli operatori economici ad aggiungere alle fatture di prossima emissione la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti ex. Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

Non si applica il meccanismo dello split payment ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2022